Statuto
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
ART.1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall’articolo 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in CARPI (MO), un’associazione non commerciale, operante nei settori culturale, ricreativo, che assume la denominazione:
“MOVIMENTA”
di seguito denominata “associazione”.
Essa aderisce all’ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE sia nazionale che locale obbligandosi a rispettare e condividere lo statuto e i regolamenti a livello nazionale, regionale e provinciale nonché ad adottarne la relativa tessera nazionale associativa per tutti i propri soci.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sociale e simili sia nazionali che locali e chiedere l’iscrizione in particolari albi.
ART.2 – L’associazione ha carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, e’ quindi escluso qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci.
Intende valorizzare l’associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale rivolto ai valori della solidarietà e dell’altruismo ed opera per fini culturali, socio-educativi e ricreativi, ed in particolare anche attraverso la libera realizzazione, distribuzione, sperimentazione e promozione di produzioni e progetti socio-culturali di natura prevalentemente audiovisiva, fotografica, letteraria, televisiva, cinematografica, musicale, web e artistica in genere.
Le attività verranno svolte con particolare attenzione al mondo giovanile.
ART.3 – L’associazione, per il raggiungimento degli scopi sopraelencati, si propone di:
a) Perseguire le proprie finalità culturali anche attraverso la gestione di locali e servizi di ritrovo e di ristoro;
b) Svolgere le proprie attività proponendosi la tutela e sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali;
c) Operare per il consolidamento della pacifica convivenza e per l’affermazione dello spirito di tolleranza;
d) Proporre e garantire, direttamente o a seguito di convenzioni con gli enti pubblici, i servizi di assistenza sociale, culturale e ricreativa , nonché di accrescimento culturale nell’ambito di programmi socialmente utili;
e) Partecipare alla promozione e organizzazione di manifestazioni di natura culturale e ricreativa;
f) Sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienza e conoscenza per fini di solidarietà;
g) Promuovere corsi di formazione sulle attività istituzionali;
h) Svolgere qualsiasi altra attività connessa a quelle istituzionali per il raggiungimento dello scopo sociale.
ART.4 – L’associazione aderendo all’ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell’Interno, potrà esercitare, in modo strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e svolte nei confronti degli associati iscritti o partecipanti, attività di:
- somministrazione di alimenti e bevande,
- organizzazione e cessione viaggi e soggiorni turistici,
- cedere anche terzi, in via marginale, le proprie pubblicazioni.
ART.5 – L’Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
ART.6 – L’associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia. Potrà altresì favorire la costituzione di autonomi gruppi di volontariato e di sezioni sportive.
SOCI
ART.7 – Il numero dei soci è illimitato.
Possono aderire all’associazione tutti coloro che condividono le finalità dell’ente e sono mosse da spirito di solidarietà.
Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, o ad un suo delegato, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni; è valido il silenzio-assenso.
Tutti i soci e gli associati hanno il diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell’associazione.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci e associati maggiorenni hanno il diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni socio può esprimere un solo voto. E’ ammesso il voto per delega.
ART. 8- I soci sono tenuti:
a) Al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti e fissati dal Consiglio Direttivo;
b) All’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
I soci possono essere ESCLUSI per i seguenti motivi:
a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
b) Quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quoote sociali;
c) Quando in qualunque modo arrechino danni materiali e morali al circolo;
d) Quando tengano in privato o in pubblico ripovevole condotta.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all’assemblea dei Soci.
PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO
ART.9 – La dotazione patrimoniale dell’Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e di terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.
Finchè dura l’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione. La quota medesima non è rivalutabile né trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
ART.10 – L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio o rendiconto economico-finanziario, è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea dei soci entro i termini statutari. L’Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.
ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA-CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE
ART.11 – L’assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di
- Approvare il bilancio o rendiconto;
- Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
- Deliberare eventuali rimborsi spese;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo;
- Nominare eventualmente un organo di controllo col compito anche di giustizia interna.
L’assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:
- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale
patrimonio residuo.
Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma di informazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo compreso la forma via fax, , via Internet, ecc., nonché l’affisisone nei locali sede dell’associazione.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza ed eventualmente la data, l’ora e il luogo della seconda convocazione comunque diversa dalla data fissata per la prima.
Inoltre l’assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell’art. 20 del C.C. e quando vi sia necessità.
E’ ammesso il voto per delega.
Deve essere assicurato il libero diritto di voto.
ART.12 – L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
ART.13 – L’assemblea in forma straordinaria è richiesta, tra l’altro, per la modifica dello Statuto dell’associazione ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati presenti o rappresentati. Per lo scioglimento dell’associazione occorre sempre un’assemblea straordinaria e la maggioranza indicata all’art. 17 dello statuto. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.
ART.14 – L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall’assemblea stessa. Il Presidente dell’assemblea nomina il Segretario.
ART.15 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici membri scelti tra gli associati. I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice-presidente e nomina un Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza del Circolo.
Esso ha l’obbligo di redigere per tempo il bilancio o rendiconto in forma analitica.
Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.
ART.16 – Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; potrà nominare avvocati per le questioni di carattere legale a spese dell’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere all’uopo delegato.
SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
ART.17 – In caso di scioglimento dell’associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall’assemblea a fini generali di pubblica utilità ovvero a enti che comunque li perseguono, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta della legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART.19 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali.